Il personale di Rappresentanze Diplomatiche, Consolari o delle Organizzazioni Internazionali e titolare di patente di guida, che non abbia la residenza anagrafica in Italia, può condurre veicoli per i quali è valida la propria patente di guida, su territorio italiano, purché munito di patente di guida o Permesso Internazionale rilasciato dallo Stato estero di provenienza.

Nel caso in cui la patente o il permesso internazionale non fossero conformi a quanto stabilito dalle Convenzioni internazionali (Convenzione di Vienna 1968, Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 1980), occorre una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente di guida.

Se il personale di Rappresentanze Diplomatiche, Consolari o delle Organizzazioni Internazionali acquisisce la residenza anagrafica o il domicilio in Italia deve richiedere la conversione all’ufficio della Motorizzazione Civile competente.