Gli Agenti Diplomatici o Consolari esteri in Italia sono tenuti a rispettare il codice della strada, così come tutte le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario, secondo quanto disposto dalla Convenzione di Vienna (art. 41, paragrafo 1). Tuttavia, infrazioni o violazioni di suddetto codice vengono valutate di volta in volta, anche in base al principio di reciprocità, dal Ministero degli Affari Esteri.

Vedi anche: Art. 131. Agenti diplomatici esteri