Il cittadino non comunitario residente all’estero che vuole iscriversi all’università in Italia deve:

  • possedere un titolo di studio con i requisiti minimi necessari
  • presentare domanda di preiscrizione presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel proprio Paese di origine unitamente alla documentazione richiesta.

Di seguito si forniscono delle disposizioni di carattere generale in merito e relative a tutti e tre i cicli di studio del sistema universitario italiano. Si ricorda di verificare sempre e comunque presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente la documentazione e i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione.

Titolo di studio: requisiti minimi

I Ciclo/Ciclo Unico: il cittadino non comunitario residente all’estero può accedere al sistema universitario italiano se in possesso di un titolo di studio conclusivo di scuola secondaria che:

  • sia stato rilasciato da scuole ufficiali del sistema scolastico di origine
  • risulti valido nel Paese di origine per l’iscrizione all’università o per accedere a un corso di studio analogo a quello a cui lo studente vuole iscriversi in Italia
  • sia stato rilasciato dopo almeno 12 anni di scolarità pre-universitaria (primaria e secondaria).

II/III Ciclo: ogni ateneo decide in autonomia l’idoneità e l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero. Generalmente si richiede:

  • titolo o grado accademico di I o II ciclo rilasciato da un’istituzione ufficiale del Paese di origine che consenta l’accesso nel proprio sistema scolastico ai corsi di II o III ciclo
    oppure
  • titolo di studio straniero conseguito presso un’istituzione di Istruzione Superiore non-universitaria unitamente a un diploma di scuola secondaria rilasciato dopo almeno 12 anni di scolarità globale.

Per l’ammissione ai corsi di 1° e 2° ciclo, alcuni titoli sono soggetti a restrizioni:

  • titoli secondari finali conferiti al termine di 10/11 anni di scolarità globale
  • titoli accademici di Università Pontificie in Italia
  • titolo statunitense di High School (HSD)
  • titoli secondari britannici
  • titoli secondari greci –”Apolityrion”
  • diplomi secondari delle scuole di confine
  • titoli di scuole europee in base alla legge 3/10/1960 n. 102 e 19/05/1965 n. 577
  • titoli secondari di scuole straniere operanti in Italia
  • titoli finali degli istituti di istruzione secondaria della Repubblica di San Marino
  • diploma di Baccalaureato Internazionale (BI)
  • titoli di “sezioni italiane” di scuole estere

Risultano utili per il riconoscimento dei titoli accademici:

  • “Tran script”: serve per valutare la preparazione di base dello studente e viene rilasciato dall’autorità accademica competente. Consiste in un elenco degli esami sostenuti dallo studente, il voto conseguito per ciascun esame e i crediti (CFU = ECTS) associati a ogni insegnamento
  • Diploma “Supplement”: è un documento redatto in due o più lingue, che riporta le indicazioni relative alle generalità dello studente e al suo percorso di studi, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei

Domanda di pre-iscrizione

Si tratta di una procedura preliminare da effettuarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana di competenza almeno un mese prima delle scadenze previste per gli studenti italiani.

La documentazione generalmente richiesta è la seguente:

  • titolo di studio secondo i requisiti sopra elencati
  • modulo di preiscrizione
  • dimostrazione dei mezzi di sostentamento ovvero la dimostrazione di essere in possesso dei mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento per l’intero anno accademico
  • scelta della copertura assicurativa ovvero una polizza assicurativa privata, italiana o straniera, o una dichiarazione consolare che dimostri la possibilità di far fronte alle spese mediche in caso di necessità
  • traduzione ufficiale in lingua italiana di tutti i documenti in lingua straniera effettuata da traduttori giurati non professionisti. Nel secondo caso la traduzione va legalizzata presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente
  • legalizzazione del documento ovvero procedura che garantisce l’autenticità dei documenti ufficiali, compreso il titolo di studio. Va richiesta all’autorità competente: se la norma è in vigore nel paese in cui si è conseguito il titolo di studio e prima di richiedere la Dichiarazione di valore in loco alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
  • dichiarazione di valore in loco ovvero documento che fornisce informazioni sullo status giuridico dell’istituzione che ha rilasciato il titolo, sulla durata del corso di studio e sul valore del titolo conseguito all’estero. Va richiesta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente
  • due fotografie formato tessera, di cui una autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente
  • diploma o certificato di conoscenza della lingua italiana, se posseduto.

Per i corsi del II e del III ciclo è necessario richiedere al Rettore dell’istituto prescelto il riconoscimento del titolo accademico.

Dopo che lo studente avrà fornito tutta la documentazione, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana provvede a inviare il materiale all’ateneo prescelto, che si riserva di valutare:

  • l’effettiva comparabilità dei titoli di studio
  • la preparazione generale dello studente
  • la disponibilità ad accogliere lo studente secondo il contingente o quota (numero di posti disponibili per studenti stranieri per ogni corso di studio, deciso autonomamente da ogni ateneo).

Se lo studente soddisfa tutti e tre i requisiti, l’ateneo ne dà comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente che:

  • informa lo studente interessato
  • emette il visto per motivi di studio/Università (che può essere rilasciato solo per consentire agli studenti l’immatricolazione in Italia)

Lo studente, entro otto giorni dall’arrivo in Italia, deve inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per studio/Università alla Questura competente della città in cui intende vivere e studiare.