Gli articoli 29 e 31 della Convenzione di Vienna del 1961 suggellano il delicato e importante ruolo del diplomatico: ne sanciscono, infatti, l’inviolabilità della persona e l’immunità dalla giurisdizione dello Stato accreditatario, al fine di garantirne le funzioni sempre e ovunque, anche in caso di conflitto.

Salvo casi specifici, le immunità e i privilegi spettano alla sede diplomatica, al personale diplomatico, ai membri della sua famiglia, al personale tecnico–amministrativo di una missione e alle loro rispettive abitazioni e si possono così sinteticamente elencare:

  • Extraterritorialità della sede diplomatica: il Paese ospitante deve garantirne l’inviolabilità e la sicurezza
  • Inviolabilità della persona dell’agente diplomatico, della sua dimora e dei suoi beni
  • Immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato accreditatario (salvo eccezioni come da art. 31)
  • Esenzione fiscale: esenzione dall’IVA per beni e servizi destinati direttamente al funzionario diplomatico che ne ha diritto. Le esenzioni possono aumentare o diminuire a seconda delle condizioni di reciprocità di trattamento tra lo Stato accreditante e quello accreditatario
  • Franchigie doganali: riservato esclusivamente agli agenti diplomatici (art. 36 della Convenzione di Vienna del 1961)
  • Corrispondenza diplomatica e Corriere Diplomatico: sono inviolabili. Un eventuale controllo di sicurezza dei colli del Corriere può avvenire solo in presenza di un Funzionario della Rappresentanza Diplomatica interessata

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