Dopo aver preso in affitto un immobile, il passo successivo è la registrazione del contratto di locazione immobiliare.
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non sussiste obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di decorrenza.
Per le locazioni fra privati di immobili locati a uso abitativo, c’è anche la possibilità di optare per un regime facoltativo: la Cedolare secca, che prevede il versamento di un’imposta (del 21% o del 10%) sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), nonché delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione.
Con la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili vanno comunicati anche i relativi dati catastali. La comunicazione può essere effettuata mediante presentazione, presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, del Modello 69 in forma cartacea, anche nei casi di cessione, risoluzione e proroga, oppure telematicamente utilizzando le applicazioni per la registrazione dei contratti e i versamenti delle imposte relative alle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni degli stessi.