Per le seguenti utenze: luce, acqua, gas e telefono, per gli agenti diplomatici, consolari, delle OO.II. (nonché per il personale tecnico-amministrativo) e loro sedi, è prevista l’esenzione dal pagamento dall’IVA.
Le legge italiana prevede che l’imponibile minimo su cui possa essere applicata l’esenzione è di 300 euro (Legge n. 217 del 15 dicembre 2011, che modifica l’art. 72 del DPR 633/72). Data l’alta periodicità della fatturazione delle utenze domestiche (per la maggior parte bimestrale) difficilmente si riesce a raggiungere la somma minima imponibile. Per questo motivo il Ministero degli Esteri, in concerto con l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto opportuno considerare la fatturazione di tali utenze a scadenza annua, nel caso di utenze con contratto a tempo indeterminato, o per tutta la durata del contratto negli altri casi.
Questo tipo di esenzione è concessa solo a condizione di reciprocità, ovvero solo se lo Stato estero che ne fa richiesta garantisce la stessa agevolazione alle rappresentanze italiane presenti nel loro territorio.
Per il riconoscimento dell’esenzione la rappresentanza estera deve presentare, per ogni singola utenza, il modello 181 al Ministero degli Affari Esteri che si riserva di controllare l’esistenza delle condizioni necessarie al fine del riconoscimento. La certificazione per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale rilasciata dal MAE ha validità di un anno e bisogna fare richiesta di rinnovo al Cerimoniale della Repubblica – UFF I allo scadere dell’anno solare.
N.B. Anche nel caso della telefonia mobile, a condizioni di reciprocità, i funzionari diplomatico-consolari in possesso di un abbonamento, possono fare richiesta di esenzione dal pagamento dell’IVA (per fatturazione bimestrale superiore a € 300) e dalla Tassa di Concessione Governativa. Rivolgersi al proprio gestore per sapere quale procedura seguire e documentazione fornire.