La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 asserisce che le relazioni consolari si stabiliscono per mutuo consenso tra gli Stati e definisce lo status e le funzioni del Console di Carriera e del Console Onorario.
Console di carriera
È un agente diplomatico a tutti gli effetti, inviato dal proprio Paese in un altro Stato per assolvere la sua funzione prettamente consolare.
Il Console di Carriera gode di diversi privilegi (v. Convenzione del 1963). Ha diritto alla vettura con targa CC nonché all’immunità di tutto l’ufficio consolare.
Console onorario
Non è “un inviato”, ma è un cittadino del proprio Stato di residenza scelto per particolari meriti da uno Stato straniero in qualità di Console onorario. Svolge, quindi, in primo luogo la propria attività/professione e, in via sussidiaria, la funzione consolare.
Non è remunerato né gode dei privilegi o delle immunità del Console di Carriera. L’immunità è ristretta all’archivio e ai documenti consolari.
Exequatur e funzioni
Con l’atto di Exequatur (dal latino: si esegua), lo Stato di residenza (in questo caso l’Italia) accetta e riconosce la nomina del funzionario consolare prescelto (di carriera o onorario) e lo autorizza ad esercitare le funzioni che gli vengono conferite.
Le due categorie consolari si differenziano più per lo status che per le funzioni effettivamente svolte, fatta eccezione di alcune funzioni proprie ed esclusive del Console di Carriera. Sia i Consoli di Carriera che quelli Onorari, infatti, assistono e proteggono il cittadino dello Stato che rappresentano, contribuiscono alla promozione commerciale ed economica tra i due Stati nonché a sviluppare e approfondire legami di cooperazione tra gli stessi.
Le funzioni specifiche in materia civile, notarile, amministrativa e giudiziaria variano di consolato in consolato e di Paese in Paese.
Ulteriori Informazioni
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
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